Art 18

Art. 18.
Reclutamento del personale ((delle aziende e istituzioni))pubbliche
1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).
2-bis.((Le aziende speciali e le istituzioni)) si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. ((Le aziende speciali e le istituzioni)) adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantita' di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).
Entrata in vigore il 8 settembre 2016
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