Art 18
Art. 18.
Reclutamento del personale ((delle aziende e istituzioni))pubbliche
1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).
2-bis.((Le aziende speciali e le istituzioni)) si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. ((Le aziende speciali e le istituzioni)) adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantita' di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).
Reclutamento del personale ((delle aziende e istituzioni))pubbliche
1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).
2-bis.((Le aziende speciali e le istituzioni)) si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. ((Le aziende speciali e le istituzioni)) adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantita' di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).
2. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-10-30, n. 202316138Provvedimento:Leggi di più...- anzianità di servizio·
- concorso pubblico·
- concorso pubblico ex DPR 487/1994·
- differenze tra concorso pubblico e selezione interna·
- ente privato controllato·
- nozione funzionale di ente pubblico·
- par condicio·
- pubblica amministrazione·
- reclutamento del personale·
- requisiti di ammissione·
- selezione pubblica·
- valutazione dei titoli e delle prove
3. TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-01-27, n. 202400058Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 cod. proc. amm.·
- art. 63, co. 1, d.lgs. n. 165/2001·
- conferimento incarichi dirigenziali·
- difetto di giurisdizione·
- giudice amministrativo·
- giudice ordinario·
- giurisdizione·
- giurisprudenza amministrativa·
- modifiche legislative 2022·
- natura concorsuale della procedura·
- procedura comparativa·
- progressione interna
4. TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 2024-05-15, n. 202400353Provvedimento:Leggi di più...- art. 14 del bando di concorso·
- concorso pubblico·
- contraddittorio processuale·
- difetto di motivazione·
- giurisprudenza amministrativa·
- graduatoria di concorso·
- interesse ad agire·
- motivazione della graduatoria·
- pubbliche amministrazioni·
- società in house providing·
- spesa processuale·
- valutazione dei titoli di servizio