esiti dell'esame
Art. 18. Esiti dell'esame1.A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti.
2.La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 7, e' definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.
3.L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 e' pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo.
4.Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di sessanta centesimi.
5.La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.
6.La commissione all'unanimita' puo' motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
a)abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b)abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.
7.L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, e' pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
2.La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 7, e' definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.
3.L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 e' pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo.
4.Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di sessanta centesimi.
5.La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.
6.La commissione all'unanimita' puo' motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
a)abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b)abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.
7.L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, e' pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
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