Art 1

Art. 1.
Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione e' previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, e' attribuita una indennita' integrativa speciale mensile determinata per ogni anno, applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unita' fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio. (4)
L'indennita' integrativa speciale di cui al precedente primo comma:
a) e' ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
b) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile, ne' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennita' di licenziamento; ((9)) c) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;
d) non e' dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe. (1)
L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura piu' favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennita' integrativa speciale, di cui al presente articolo, e' stabilito in lire 2400 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennita' integrativa speciale sara' determinato con decreto del Ministro per il tesoro.(6) (8)
-------------------AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 marzo 1960, n. 185 ha disposto (con l'art. 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959.--------------AGGIORNAMENTO (2) La L. 16 luglio 1960, n. 706 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959.------------------AGGIORNAMENTO (4) La L. 10 agosto 1964, n. 656 ha disposto (con l'art. 6) che la modifica al presente articolo decorre dal 1 gennaio 1965.----------------AGGIORNAMENTO (6) La L. 31 luglio 1975, n. 364 ha disposto (con l'art. 1) che "A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le variazioni nella misura della indennita' integrativa speciale mensile spettante al personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto, centrale di statistica; con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100, e valutati ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria e commercio per i due trimestri compresi, rispettivamente, nei precedenti periodi 1 maggio-31 ottobre e 1 novembre-30 aprile".--------------AGGIORNAMENTO (8) La D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1983, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le variazioni della misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale statale in attivita' di servizio sono apportate trimestralmente, con effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto e 1 novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1982, considerato uguale a 100, rispettivamente, per i trimestri novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e valutato ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria".-------------------AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale con sentenza 6-9 marzo 1990, n. 115 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1990, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza) nella parte in cui non prevede la pignorabilita', sequestrabilita' e cedibilita' dell'indennita' integrativa speciale istituita al primo comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale.
Entrata in vigore il 14 marzo 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi