Art 69
Art. 69.
Il periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, e' computato per intiero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio.
Non e' invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo durante il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio utile agli effetti della pensione.
((Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, e' liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennita' di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, e' liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo))((13))Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorita' ai sensi dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo e' ridotto alla meta'.
---------------AGGIORNAMENTO (13) La L. 19 maggio 1986, n. 224 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che le presenti modifiche "hanno decorrenza dal 1 gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali gia' in ausiliaria che, al 1 gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Il periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, e' computato per intiero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio.
Non e' invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo durante il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio utile agli effetti della pensione.
((Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, e' liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennita' di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, e' liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo))((13))Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorita' ai sensi dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo e' ridotto alla meta'.
---------------AGGIORNAMENTO (13) La L. 19 maggio 1986, n. 224 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che le presenti modifiche "hanno decorrenza dal 1 gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali gia' in ausiliaria che, al 1 gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
2. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-02-13, n. 201801721Provvedimento:Leggi di più...- art. 43 comma 5 legge 224/1986·
- art. 43 legge 224/1986·
- art. 63 co. 3 D.L.vo n. 165/2001·
- art. 6 L. n. 75/1980·
- benefici economici·
- cessazione dal servizio a domanda·
- collocamento in ausiliaria·
- consolidata giurisprudenza·
- DPR 1032/1973·
- equiparazione tra ausiliaria e servizio effettivo·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- indennità di buonuscita·
- normativa personale militare·
- orientamento giurisprudenziale·
- rideterminazione indennità·
- riliquidazione pensione
3. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-01-04, n. 201600018Provvedimento:Leggi di più...- art. 43 della legge 224/1986·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisprudenza sul TFR dei militari·
- indennità di ausiliaria·
- interpretazione del DPR 1032/1973·
- legittima aspettativa·
- normativa sul collocamento in ausiliaria·
- principio di irretroattività delle norme·
- riliquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR)·
- violazione di legge eccesso di potere
4. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-10-15, n. 201410355Provvedimento:Leggi di più...- art. 43, comma 3, l. 224/1986·
- art. 82, comma 1, c.p.a.·
- benefici economici·
- collocamento in ausiliaria·
- compensa delle spese di giudizio·
- giurisprudenza amministrativa·
- indennità di buonuscita·
- interpretazione delle disposizioni normative·
- perenzione del giudizio·
- prescrizione del diritto·
- ricorso collettivo·
- rideterminazione dell'indennità di buonuscita
5. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-09-03, n. 201409327Provvedimento:Leggi di più...- art. 43 L. n. 224 del 1986·
- collocamento in ausiliaria·
- giurisprudenza amministrativa·
- incrementi retributivi·
- indennità di buonuscita·
- interpretazione normativa·
- perenzione del giudizio·
- prescrizione del diritto·
- principio di equiparazione·
- riliquidazione dell'indennità di buonuscita