Art. 4.((Piano di gestione dei rischi in agricoltura))((1.L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno e' determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di seguito denominato "Piano", tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie.))2.Il ((Piano)) e' elaborato ((anche)) sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed e' approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da:
a)un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;
b)tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c)un rappresentate dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
d)un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
e)un rappresentante della Cooperazione agricola;
f)un rappresentante dell'Associazione nazionale ((degli organismi collettivi)) di difesa (ASNACODI);
g)due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).
((g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS).))((3.Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' approvato il regolamento di funzionamento della Commissione tecnica. Ai componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.))((4.Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalita', l'entita' del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per:
a)tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi;
b)area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c)eventi coperti, garanzia;
d)tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.))5.Nel ((Piano)) possono essere disposti anche:
a)i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;
b)qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.
5-bis.Al fine di garantire continuita' alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo ((Piano)), continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente.
a)un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;
b)tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c)un rappresentate dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
d)un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
e)un rappresentante della Cooperazione agricola;
f)un rappresentante dell'Associazione nazionale ((degli organismi collettivi)) di difesa (ASNACODI);
g)due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).
((g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS).))((3.Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' approvato il regolamento di funzionamento della Commissione tecnica. Ai componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.))((4.Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalita', l'entita' del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per:
a)tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi;
b)area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c)eventi coperti, garanzia;
d)tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.))5.Nel ((Piano)) possono essere disposti anche:
a)i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;
b)qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.
5-bis.Al fine di garantire continuita' alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo ((Piano)), continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente.
Sentenze • 3
1. CGARS, sez. I, sentenza 2022-08-05, n. 202200914Provvedimento:Leggi di più...- accesso ai contributi pubblici·
- annullamento di atti amministrativi·
- condanna alle spese processuali·
- eccesso di potere·
- giudizio di liquidazione dei contributi·
- giurisdizione amministrativa·
- partecipazione al procedimento amministrativo·
- principio di proporzionalità delle spese processuali·
- ricorso amministrativo·
- violazione delle garanzie procedimentali
2. CGARS, sez. I, sentenza 2014-03-26, n. 201400163Provvedimento:Leggi di più...- art. 5 d.lgs. n. 102/2004·
- assicurazioni agricole·
- diniego risarcimento danni·
- errore di fatto·
- error juris·
- eventi calamitosi·
- Fondo di solidarietà nazionale·
- inammissibilità revocazione·
- interventi compensativi·
- Piano assicurativo agricolo annuale·
- revocazione sentenza·
- tempestiva segnalazione danni
3. TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2011-12-15, n. 201103029Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- art. 13 D.Lgs. 104/2010·
- art. 3 D.Lgs. 104/2010·
- art. 4 D.Lgs. 102/2004·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- competenza territoriale TAR·
- diniego di risarcimento danni·
- eventi calamitosi·
- onere della prova·
- piano assicurativo agricolo