attribuzioni del procuratore della repubblica
Art. 1. Attribuzioni del procuratore della Repubblica1.Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita ((. . .)) nei modi e nei termini fissati dalla legge.
2.Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.
3.Il procuratore della Repubblica puo' designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.
4.Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad uno o piu' procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o piu' magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.
5.Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega.
6.Il procuratore della Repubblica determina:
a)i criteri di organizzazione dell'ufficio; b)i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio; c)le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica.
7.I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica i criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.
2.Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.
3.Il procuratore della Repubblica puo' designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.
4.Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad uno o piu' procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o piu' magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.
5.Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega.
6.Il procuratore della Repubblica determina:
a)i criteri di organizzazione dell'ufficio; b)i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio; c)le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica.
7.I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica i criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.
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3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-26, n. 202300907Provvedimento:Leggi di più...- art. 37 Testo Unico sulla Dirigenza·
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5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-11-09, n. 202006856Provvedimento:Leggi di più...- art. 1 d.lgs. 106/2006·
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