Art 17

Art. 17.

Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato.
Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. ((Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni))
Sono, comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonche' le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.
Nel caso di contemporaneita' di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.
In qualunque caso di contemporaneita' di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.
((Nel caso di contemporaneita' della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune meta' della spesa totale.
Nel caso di contemporaneita' della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale))
Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali ((e circoscrizionali)), sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.
Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.
Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.
Entrata in vigore il 26 agosto 1991

Sentenze25


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/03/2005, n. 6409
    Provvedimento:
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    • 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-12, n. 202401368
      Provvedimento:
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      • art. 119 Cost.·
      • autonomia finanziaria degli enti locali·
      • circolari ministeriali·
      • contenimento della spesa pubblica·
      • decreto prefettizio·
      • giurisprudenza amministrativa·
      • integrazione postuma della motivazione·
      • programmazione della spesa·
      • rimborso spese elettorali·
      • riparto delle spese elettorali·
      • usucapione

    • 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-31, n. 202400951
      Provvedimento:
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      • annullamento nota prefettizia·
      • art. 119 Cost.·
      • art. 7 e ss. L. n. 241/1990·
      • autonomia finanziaria degli enti locali·
      • contenimento della spesa pubblica·
      • diritti partecipativi·
      • garanzia delle funzioni pubbliche·
      • principio del giusto procedimento·
      • referendum costituzionale·
      • rimborso spese elettorali

    • 4. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-06-09, n. 202200946
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      • annullamento parziale di decreto·
      • art. 17 legge 136/1976·
      • art. 35 e 85 cod. proc. amm.·
      • carenza di interesse·
      • compensazione delle spese·
      • consultazioni referendarie·
      • decreto prefettizio·
      • improcedibilità del ricorso·
      • rimborso somme anticipate

    • 5. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2020-06-16, n. 202002420
      Provvedimento:
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      • art. 5 D.P. TAR Campania n. 14/2020·
      • art. 84 D.L. 18/2020·
      • circolare Ministero dell'Interno·
      • compensazione spese giudizio·
      • controllo ministeriale·
      • difetto di istruttoria e motivazione·
      • diritto amministrativo·
      • eccesso di potere·
      • legittimità delle spese elettorali·
      • ordinanza Consiglio di Stato·
      • ordinanza TAR·
      • referendum costituzionale·
      • rimborso spese elettorali·
      • sospensione cautelare·
      • violazione art. 17 legge 23 aprile 1976, n. 136
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