Art 2

Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e' sostituito con il seguente:
"E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita', anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi".
Entrata in vigore il 20 dicembre 1980
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