Art 1
Art. 1.1.L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni e i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 20 e in relazione all'articolo 17, primo comma, lettera a), dello statuto.
2. La regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova autoveicoli di cui all'articolo 15 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato.
3. La regione siciliana esercita, altresi', ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.
4. Nel caso in cui la regione siciliana ometta di compiere atti relativi all'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 2, compromettendo con tale omissione gli interessi unitari dello Stato, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, dispone, previa diffida e assegnazione di un congruo termine per provvedere, il compimento degli stessi in sostituzione dell'amministrazione regionale.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti), come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1954.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo statuto della regione siciliana, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale), ed e' stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
- Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, vedi nella nota al titolo.
- L'art. 43 dello statuto della regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinera' le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente statuto.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 17 e dell'art. 20 dello statuto:
"Art. 17. - Entro i limiti dei principî ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'assemblea regionale puo', al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la regione:
a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
b) igiene e sanita' pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) istruzione media e universitaria;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
g) annona;
h) assunzione di pubblici servizi;
i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.".
"Art. 20. - Il presidente e gli assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13, comma 1o e 2o; 19, com-ma 1o, svolgono nella regione le funzioni esecutive ed ammnistrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15, e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attivita' amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.
Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'assemblea regionale ed al Governo dello Stato.".
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 1o dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti):
"Art. 15. - 1. Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonche' per l'approvazione dei relativi dispositivi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici.
2. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti in via temporanea ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:
a) centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria;
b) centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese;
c) centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova;
d) centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia;
e) centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le province autonome di Bolzano e di Trento;
f) centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana;
g) centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, l'Umbria e la Sardegna;
h) centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise;
i) centro prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza;
l) centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera;
m) centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
n) centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.
3. Restano ferme le altre attribuzioni gia' conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma.".
"Art. 1. - 1. La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni e i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 20 e in relazione all'articolo 17, primo comma, lettera a), dello statuto.
2. La regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova autoveicoli di cui all'articolo 15 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato.
3. La regione siciliana esercita, altresi', ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.
4. Nel caso in cui la regione siciliana ometta di compiere atti relativi all'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 2, compromettendo con tale omissione gli interessi unitari dello Stato, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, dispone, previa diffida e assegnazione di un congruo termine per provvedere, il compimento degli stessi in sostituzione dell'amministrazione regionale.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti), come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1954.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo statuto della regione siciliana, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale), ed e' stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
- Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, vedi nella nota al titolo.
- L'art. 43 dello statuto della regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinera' le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente statuto.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 17 e dell'art. 20 dello statuto:
"Art. 17. - Entro i limiti dei principî ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'assemblea regionale puo', al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la regione:
a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
b) igiene e sanita' pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) istruzione media e universitaria;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
g) annona;
h) assunzione di pubblici servizi;
i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.".
"Art. 20. - Il presidente e gli assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13, comma 1o e 2o; 19, com-ma 1o, svolgono nella regione le funzioni esecutive ed ammnistrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15, e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attivita' amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.
Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'assemblea regionale ed al Governo dello Stato.".
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 1o dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti):
"Art. 15. - 1. Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonche' per l'approvazione dei relativi dispositivi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici.
2. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti in via temporanea ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:
a) centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria;
b) centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese;
c) centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova;
d) centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia;
e) centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le province autonome di Bolzano e di Trento;
f) centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana;
g) centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, l'Umbria e la Sardegna;
h) centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise;
i) centro prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza;
l) centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera;
m) centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
n) centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.
3. Restano ferme le altre attribuzioni gia' conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma.".