Art 1

Art. 1.1.Il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' abrogato.
2.Dopo l'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' inserito il seguente:
"Art. 23-bis (Principio di legalita'). - 1. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia gia' stata irrogata con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo".
Avvertenza
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 23 (Criteri di determinazione delle sanzioni). - 1. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della gravita' della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l'hanno determinata, della personalita' dell'autore e delle sue condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si applicano gli articoli da 2a 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. (Abrogato).
3. Il valore della valuta, dei beni e diritti e' computato con riferimento alla data della violazione.
4. Il Ministro del tesoro, quando gli elementi di valutazione di cui al comma 1 giustificano la riduzione delle sanzioni pecuniarie prescritte, puo' infliggere all'autore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non eccedente il 25 per cento del valore della sanzione applicabile.".
Entrata in vigore il 11 novembre 2000
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