finanziamento della spesa sanitaria e prontuario

Art. 9. Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario1.Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, e' abrogato.
2.Il Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, provvede annualmente, e per l'anno corrente entro il 30 settembre 2002, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. ((7))3.La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma 2 e' effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonche', in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. ((7))4.Il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' abrogato.
5.Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e' sostituito dal seguente:
"1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu' basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione; tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo.".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 48, comma 30) che a decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui al comma 4 dell'art. 48 del suddetto D.L. n. 269/2003, sono abrogate le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 9. .
Entrata in vigore il 2 ottobre 2003
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