(decisione del procedimento disciplinare)
Art. 34.(Decisione del procedimento disciplinare)
Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, piu' anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facolta' di farsi assistere da altro magistrato. ((10))---------------AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 27 marzo 2009, n. 87 (in G.U. 1ª s.s. 1/4/2009 n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma, del presente articolo, nella parte in cui esclude che il magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato.
Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, piu' anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facolta' di farsi assistere da altro magistrato. ((10))---------------AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 27 marzo 2009, n. 87 (in G.U. 1ª s.s. 1/4/2009 n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma, del presente articolo, nella parte in cui esclude che il magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato.