Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

Art. 2.Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari1.Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore lattiero-caseario e di garantire un ordinato e sostenibile superamento del regime delle quote latte, all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente:
«4-ter.1. Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilita' dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo i seguenti criteri di priorita':
a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purche' non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;
b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale;
c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento e fino al 12 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;
c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento e fino al 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;
c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento e fino al 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;
c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo».
2.I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 148 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative per i contratti di cui al presente comma, i costi medi di produzione del latte crudo sono elaborati mensilmente, tenuto anche conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo, dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
((2-bis.Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 2 del presente articolo nei contratti di cessione di latte crudo. In caso di azione proposta anche dalle imprese somministranti il latte crudo, si procede alla riunione dei giudizi))3.All'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 3, quarto periodo, le parole: "due punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "quattro punti percentuali";
a)al comma 5, le parole: «da euro 516,00 a euro 20.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000,00 a euro 40.000,00»;
b)al comma 6, le parole: «da euro 516,00 a euro 3.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000,00 a euro 50.000,00.»;
b-bis) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "dell'azienda" e' inserita la seguente: "cessionaria";
c)al comma 8 terzo periodo, le parole: «su segnalazione di qualunque soggetto interessato» sono sostituite dalle seguenti: «su segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato»;
d)al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, in caso di violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto di cui al presente comma, a valere sulle disponibilita' del Fondo, puo' essere previsto anche il finanziamento di attivita' di ricerca pubblica finalizzata al miglioramento della qualita' del latte e dei prodotti lattiero caseari, nonche' di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per il consumo e la valorizzazione del latte fresco e dei prodotti lattiero caseari, nel rispetto della normativa europea.».
5.All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 10 agosto 2016
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