(sistema di finanziamento delle politiche sociali).

Art. 4. (Sistema di finanziamento delle politiche sociali).1.La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.2.Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunita', fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.3.Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonche', in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.4.Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.5.Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennita' considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennita' spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.
Nota all'art. 4, comma 3:
- Il testo dell'art. 132 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, e' il seguente:
"Art. 132 (Trasferimento alle regioni). - 1. Le regioni adottano, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:
a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 130 del presente decreto legislativo.
2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali , con particolare riguardo a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
c) il volontariato".
Nota all'art. 4, comma 4:
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302, s.o.
Il testo del comma 44, dell'art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e sanita') e successive modificazioni, e' il seguente:
"44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire143 miliardi per l'anno 2000".
Note all'art. 4, comma 5:
- Per il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, si veda in note all'art. 2, comma 1.
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, si veda in note all'art. 2, comma 2.
- Il testo del comma 47 dell'art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e sanita'), della citata legge n. 449 del 1997 e' il seguente:
"47. A decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 44, e' introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o piu' figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli".
Entrata in vigore il 13 novembre 2000
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