(progetti individuali per le persone disabili)

Art. 14.(Progetti individuali per le persone disabili)1.Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonche' nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unita' sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma2.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonche' le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di poverta', emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialita' e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. (3) (5) ((6))3.Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalita' per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. --------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che le modifiche di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019. --------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019.
Entrata in vigore il 28 agosto 2019
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