risorse economiche
Art. 5. Risorse economiche1.Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attivita' da:
a)contributi degli aderenti;
b)contributi di privati;
c)contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti;
d)contributi di organismi internazionali;
e)donazioni e lasciti testamentari;
f)rimborsi derivanti da convenzioni;
g)entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali.
2.Le organizzazioni di volontariato, prive di personalita' giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attivita'. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalita' previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3.I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4.In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Nota all'art. 5:
- Si trascrive il testo degli articoli 600, 786, 2659 e 2660 del codice civile:
"Art. 600 (Enti non riconosciuti). - Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento e' eseguibile non e' fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.
Fino a quando l'ente non e' costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi".
"Art. 786 (Donazione a ente non riconosciuto). - La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non e' notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.
Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario".
"Art. 2659 (Nota di trascrizione). - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonche' il re- gime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro V e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorita' giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826.
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto (Articolo cosi' sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 52)".
"Art. 2660 (Trascrizione degli acquisti a causa di morte). - Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto (Numero cosi' sostituito dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 52);
2) la data di morte;
3) se la successione e' devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;
4) se la successione e' devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;
6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonche' la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692".
a)contributi degli aderenti;
b)contributi di privati;
c)contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti;
d)contributi di organismi internazionali;
e)donazioni e lasciti testamentari;
f)rimborsi derivanti da convenzioni;
g)entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali.
2.Le organizzazioni di volontariato, prive di personalita' giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attivita'. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalita' previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3.I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4.In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Nota all'art. 5:
- Si trascrive il testo degli articoli 600, 786, 2659 e 2660 del codice civile:
"Art. 600 (Enti non riconosciuti). - Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento e' eseguibile non e' fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.
Fino a quando l'ente non e' costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi".
"Art. 786 (Donazione a ente non riconosciuto). - La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non e' notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.
Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario".
"Art. 2659 (Nota di trascrizione). - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonche' il re- gime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro V e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorita' giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826.
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto (Articolo cosi' sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 52)".
"Art. 2660 (Trascrizione degli acquisti a causa di morte). - Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto (Numero cosi' sostituito dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 52);
2) la data di morte;
3) se la successione e' devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;
4) se la successione e' devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;
6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonche' la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692".
1. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-02-20, n. 202300250Provvedimento:Leggi di più...- annullamento decreto dirigenziale·
- attività con finalità lucrative·
- cancellazione da registro associazioni di volontariato·
- prova di attività commerciale·
- regolamentazione del volontariato·
- rim·
- violazione art. 3 e 10 L. n. 241/1990·
- violazione art. 3 e 5 L.R. n. 33/2012·
- violazione art. 8 L. n. 266/1999·
- violazione di legge ed eccesso di potere
2. TAR Torino, sez. I, sentenza 2018-08-07, n. 201800936Provvedimento:Leggi di più...- affidamento diretto·
- appalti pubblici·
- art. 27 D. Lgs. 163/2006·
- art. 83 Codice della Strada·
- associazione di volontariato·
- autorizzazione al trasporto di terzi·
- compensazione delle spese·
- illegittimità degli atti amministrativi·
- principio di non discriminazione·
- principio di parità di trattamento·
- principio di proporzionalità·
- revoca della gara·
- trasporto di pazienti dializzati
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-02-14, n. 201800952Provvedimento:Leggi di più...- art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163·
- associazioni di volontariato e attività economiche·
- dichiarazioni dei requisiti generali·
- giurisprudenza in materia di appalti pubblici·
- par condicio e concorrenza nelle gare d'appalto·
- principio di trasparenza nelle gare d'appalto·
- procedura di affidamento dei servizi pubblici·
- requisiti soggettivi per la partecipazione alle gare d'appalto·
- soscorso istruttorio·
- valutazione delle offerte tecniche
4. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2018-02-12, n. 201800127Provvedimento:Leggi di più...- associazioni di volontariato·
- compensazione delle spese di giudizio·
- contratti di lavoro·
- eccesso di potere·
- esperienza professionale·
- graduatorie concorsuali·
- interpretazione dei bandi di concorso·
- requisiti di ammissione ai concorsi pubblici·
- subordinazione nel lavoro·
- violazione dei principi costituzionali
5. TAR Genova, sez. II, sentenza 2017-06-12, n. 201700512Provvedimento:Leggi di più...- Affidamento diretto·
- Annullamento bando di gara·
- Associazioni di volontariato·
- Codice degli appalti·
- Compensazione spese·
- Gara pubblica·
- L.R. Liguria 41/2006·
- Principio di Simul Stabunt Simul Cadent·
- Pubblico servizio·
- Trasporto sanitario emergenza urgenza