Regolamento-art. 46
Art. 46.
In qualunque stadio della controversia si puo' rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, mediante dichiarazione verbale, di cui e' steso processo.
Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti.
La rinunzia dev'essere notificata alla controparte, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente all'udienza.