Regolamento per la conservazione del nuovo catasto-art. 41

Art. 41.

Costituiscono semplici annotamenti in catasto quelli che hanno lo scopo non gia' di correggere, ma di perfezionare la intestazione di partite gia' accese con regolare voltura. Vi si comprendono le indicazioni relative ai figli nascituri, che vengono di mano in mano completate col nome dei nati.
Entrata in vigore il 8 ottobre 1949
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