Art 14

Art. 14.1.Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, (( pubbliche forniture e pubblici servizi, )) le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunita' montane, fermi restando i compiti e le responsabilita' stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , possono avvalersi di un'apposita unita' specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.
2.Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonche' l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.
3.All'unita' specializzata di cui al comma 1 puo' essere altresi' preposto un funzionario con qualifica dirigenziale, ((...)), della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende.
((3-bis.Il commissario del Governo presso la regione, per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture o di pubblici servizi di competenza della regione, ed il prefetto, per quelli di competenza dei comuni, delle province, dei consorzi di comuni e province, delle unioni di comuni, delle unita' sanitarie locali, delle comunita' montane, delle aziende speciali di comuni e province e degli altri enti pubblici locali con sede nella provincia, possono richiedere all'ente od organo interessato notizie e informazioni sull'espletamento della gara di appalto e sull' esecuzione del contratto di appalto.
3-ter.Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque acquisiti, emergano inefficienze, ritardi anche nell' espletamento della gara d' appalto, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il commissario del Governo ed il prefetto, nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 3-bis, d'intesa con il presidente della giunta regionale, provvedono senza indugio, a nominare un apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di appalto e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso.
3-quater.Il collegio degli ispettori e' formato da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa che lo presiede, e da due funzionari dello Stato o della regione.
3-quinquies.Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di c oncludere l'indagine, il collegio degli ispettori puo' proporre all'amministrazione o all'ente interessato la sospensione della gara d'appalto o della esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilita' riscontrate a carico di amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti o imprese. Il collegio informa l' autorita' giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni .3-sexies.Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conslusione dell'indagine, l'amministrazione o l'ente interessato adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorita' la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto d'appalto. In tal caso, al fine di garantire che l'esecuzione dell 'opera pubblica, della pubblica fornitura o del pubblico servizio non abbia a subire pregiudizio alcuno, possono avvalersi dell'unita' specializzata di cui al comma 1.
3-septies.L'eventuale ricorso contro il provvedimento adottato a norma del comma 3- sexies non ne sospende l'esecuzione.
3-octies.Nella regione Trentino-Alto Adige, alle finalita 'del del presente articolo provvedono le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria organizzazione. ))
Entrata in vigore il 12 luglio 1991
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