Regolamento-art. 8


Art. 8.

Canone per le concessioni

Per tutte le concessioni viene imposto al concessionario un canone il cui ammontare e' determinato di volta in volta, tenuto conto dell'uso pel quale e' domandata la concessione, del valore dell'area richiesta, della importanza della concessione e della entita' delle servitu' o limitazioni che possono derivarne all'uso pubblico.

Per le licenze, e per le concessioni di competenza del Prefetto, il canone viene dal Prefetto stesso determinato, sentito al riguardo le proposte dell'Ufficio del Genio Civile e dell'Intendenza di Finanza.

Per le concessioni da autorizzare mediante decreto ministeriale, il canone viene determinato dal Ministero delle finanze sul parere che sara' dato dal Prefetto, dopo sentito l'Ufficio del Genio civile o la Intendenza di finanza.

In massima il canone da imporsi alle concessioni predette non sara' inferiore a centesimi cinque annui per ogni metro quadrato di terreno concesso, qualora si tratti di concessioni a scopo di coltura agraria o d'uso voluttuario, o a centesimi due annui per metro quadrato, qualora l'area concessa debba utilizzarsi per lo esercizio d'industrie lacuali.

Nel primo caso il canone complessivo annuo sara' aumentato di un decimo so la concessione dovra' durare fra i sei ed i quindici anni, o di un quinto so dovra' durare oltre i quindici anni.

Quando la domanda abbia lo scopo di costruire opere destinate ad uso pubblico o di pubblica utilita', sempreche' il concessionario non ritragga alcun lucro dalla concessione, vien imposto un canone minimo per semplice riconoscimento della proprieta' demaniale.

Entrata in vigore il 14 aprile 1930

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