Regolamento-art. 3
Art. 3.
Delimitazione fra i beni demaniali e quelli privati
Ove sia riconosciuto necessario e conveniente, si promuove, lungo le spiaggie lacuali, l'apposizione dei termini fra le proprieta' demaniali e quelle private, in conformita' all'art. 441 del Codice civile.
Le delimitazioni sono determinate dal Prefetto dopo sentiti il Genio civile, l'Intendenza di Finanza e gli interessati, salvo a questi ultimi il ricorso all'autorita' giudiziaria, qualora si credessero lesi nei loro diritti.
1. TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-10-19, n. 202200176Provvedimento:Leggi di più...- annullamento della sentenza·
- art. 105 c.p.a.·
- art. 305 c.p.c.·
- condono edilizio·
- delimitazione del demanio·
- demanio pubblico·
- legittimazione processuale·
- riassunzione del giudizio·
- sentenza di estinzione del giudizio·
- sospensione del giudizio·
- tutela del diritto di difesa·
- usucapione·
- vincoli paesaggistico-ambientali·
- vincolo idraulico
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-04, n. 202200030Provvedimento:Leggi di più...- Annullamento sentenza·
- Appello·
- Demanio idrico·
- Diritto di difesa·
- Pregiudizialità·
- Rinvio al giudice di primo grado·
- Sanatoria edilizia·
- Sospensione giudizio·
- Vincoli paesaggistico-ambientali·
- Violazione art. 295 c.p.c.