Regolamento-art. 3


Art. 3.

Delimitazione fra i beni demaniali e quelli privati

Ove sia riconosciuto necessario e conveniente, si promuove, lungo le spiaggie lacuali, l'apposizione dei termini fra le proprieta' demaniali e quelle private, in conformita' all'art. 441 del Codice civile.

Le delimitazioni sono determinate dal Prefetto dopo sentiti il Genio civile, l'Intendenza di Finanza e gli interessati, salvo a questi ultimi il ricorso all'autorita' giudiziaria, qualora si credessero lesi nei loro diritti.

Entrata in vigore il 14 aprile 1930

Sentenze7

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi