Regolamento-art. 9
Art. 9.
Cauzioni per le concessioni
Per le concessioni siano esse di competenza del Prefetto o del Ministero, il concessionario deve prestare una cauzione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi della concessione.
L'ammontare della cauzione non puo' essere inferiore ad una annualita' del canone per le concessioni la cui durata non eccede i sei anni, e a due per le altre.
L'Autorita' che determina l'ammontare del canone, determina anche, e colle norme stesse, l'ammontare della cauzione.