Regolamento-art. 9


Art. 9.

Cauzioni per le concessioni

Per le concessioni siano esse di competenza del Prefetto o del Ministero, il concessionario deve prestare una cauzione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi della concessione.

L'ammontare della cauzione non puo' essere inferiore ad una annualita' del canone per le concessioni la cui durata non eccede i sei anni, e a due per le altre.

L'Autorita' che determina l'ammontare del canone, determina anche, e colle norme stesse, l'ammontare della cauzione.

Entrata in vigore il 14 aprile 1930
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