Art 4

Art. 4.1.Ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti ((. . .)) per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
((1-bis.Al fine di razionalizzare la disciplina della liquidita' giacente all'interno del sistema bancario e finanziario su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 345-ter:
1) dopo le parole: "prescrizione del relativo diritto" sono inserite le seguenti: ", di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno";
2) la parola: "marzo" e` sostituita dalla seguente: "maggio";
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo";b)al comma 345-quater, primo periodo, dopo le parole: "comma 343" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione";c)al comma 345-quinquies:
1) dopo le parole: "delle finanze" sono inserite le seguenti:"entro il 31 marzo di ogni anno";
2) la parola: "marzo" e' sostituita dalla seguente: "maggio";d)al comma 345-octies, primo periodo, dopo le parole: "relativo versamento" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al medesimo regolamento,";e)dopo il comma 345-octies sono inseriti i seguenti:
"345-novies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorita' per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 343 a 345-octies. La gestione del fondo di cui al comma 343 e' affidata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
345-decies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilita la quota del fondo di cui al comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343 nonche' al comma 344, e sono altresi' stabilite la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonche' quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalita' stabilite con il medesimo decreto.
345-undecies. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione C(2008)3492 definitivo della Commissione europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato n. C42/2006, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
345-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalita' di richiesta e di attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, provvedendo, ove occorra, ai sensi dell'articolo 81, comma 38, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 36, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si applicano alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle societa' concessionarie della distribuzione dell'energia elettrica e del gas. Le agevolazioni di cui al comma 375 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge 12 giugno 1984, n. 222, introdotto dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
345-terdecies. Il trasferimento degli strumenti finanziari al fondo di cui al comma 343 e' effettuato previa liquidazione degli stessi e al netto dei costi sostenuti per la negoziazione, secondo le condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti criteri:
a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno dei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo;
b) per gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi di rimborso anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per le caratteristiche degli strumenti finanziari o per le particolari condizioni di mercato, si verifichino difficolta' oggettive nella liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della scadenza del termine per il versamento al fondo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che definisce le modalita' specifiche di devoluzione al fondo;
c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari e' fissato al 31 maggio 2009.
345-quaterdecies. La disciplina tecnica per l'effettiva attivazione del fondo di cui al comma 343 e' stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
345-quinquiesdecies. All'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, le parole: ", che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica" sono soppresse. L'articolo 5 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 e' abrogato".))
Entrata in vigore il 6 dicembre 2008

Sentenze7


  • 1. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-04-21, n. 202300521
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005·
    • art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003·
    • art. 55 cod. proc. amm.·
    • difetto di motivazione·
    • diniego di indennizzo·
    • Fondo delle vittime di frodi finanziarie·
    • inerzia amministrativa·
    • misura cautelare·
    • provvedimento non vincolato·
    • Regolamento (UE) 2016/679·
    • spese di giudizio·
    • tutela della privacy·
    • violazione art. 10 bis legge n. 241 del 1990·
    • violazione art. 97 della Costituzione

  • 2. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-03-13, n. 202304279
    Provvedimento:
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    • amministrazione trasparente·
    • art. 1, comma 343, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266·
    • atto regolamentare·
    • azione avverso il silenzio·
    • commissario ad acta·
    • decadenza dell'azione·
    • decreto presidenziale·
    • difetto di giurisdizione·
    • eccezioni di inammissibilità del ricorso·
    • fondo per le vittime delle truffe finanziarie·
    • giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale·
    • indennizzi per frodi finanziarie·
    • legittimazione attiva·
    • principio di effettività della tutela giurisdizionale·
    • rito camerale·
    • silenzio amministrativo·
    • termini processuali·
    • tutela delle vittime di truffe finanziarie

  • 3. TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-07-28, n. 202200336
    Provvedimento:
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    • Annullamento provvedimento·
    • Compensazione spese·
    • Decreto attuativo·
    • Difetto di istruttoria·
    • Eccesso di potere·
    • Fondo indennizzo·
    • Indennizzo vittime truffa·
    • Legge 266/2005·
    • Motivazione provvedimento·
    • Violazione art. 3 L. 241/1990

  • 4. TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2022-07-26, n. 202210647
    Provvedimento:
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    • Annullamento provvedimento·
    • Difetto motivazionale·
    • DPCM mancante·
    • Fondo indennizzo vittime frodi finanziarie·
    • Inerzia amministrativa·
    • Legge 266/2005·
    • Ragionevolezza e congruità·
    • Soccombenza·
    • Spese di giudizio·
    • Violazione art. 10bis L. 241/90

  • 5. TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2022-04-21, n. 202204847
    Provvedimento:
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    • accesso al Fondo vittime di frodi finanziarie·
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 1, comma 343, Legge n. 266 del 2005·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • difetto di motivazione·
    • diniego di indennizzo·
    • non operatività del Fondo·
    • spese di giudizio·
    • violazione art. 2 Legge n. 241/90·
    • violazione art. 3 Legge n. 241/90
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