(obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari)

Art. 44-bis.(Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari)1.I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite. ((...))2.A decorrere ((dal 1° gennaio 2020, alle opere)) di espressione originale italiana, ovunque prodotte, e' riservata una sotto quota ((...)) della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di:
a)almeno la meta', per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
b)almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari ((; tale quota e' ridotta a un quinto per l'anno 2020)).
((3.Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota e' riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.))((4.Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua))
Entrata in vigore il 29 giugno 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi