attivita' di operatore di rete

Art. 15. Attivita' di operatore di rete1.Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attivita' di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attivita' e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
2.Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione televisiva e' conseguito con distinto provvedimento ai sensi della delibera dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
3.Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione sonora e' conseguito con distinto provvedimento, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
4.Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
5.L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici anni ed e' rinnovabile per uguali periodi. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente testo unico con quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
6.L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale e' tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorita'. ((6-bis.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, cosi' come definiti precedentemente, puo' essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacita' trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220))7.L'attivita' di operatore di rete via cavo o via satellite e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Entrata in vigore il 2 gennaio 2012
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