Attivita' di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato

Art. 31.Attivita' di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato1.L'attivita' di fornitore di servizi interattivi associati e l'attivita' di fornitore di servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, sono soggette ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2.Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ed al relativo allegato 2.
3.Gli operatori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico, forniscono servizi di accesso condizionato, sono tenuti, entro sessanta giorni da tale data, a presentare la dichiarazione di cui al comma 1.
4.L'autorita', con proprio regolamento, disciplina la materia di cui al presente articolo.
Note all'art. 31:
- Per l'art. 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 si vedano le note all'art. 15.
- Il testo degli articoli 42, 43 e del relativo allegato 2 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e' il seguente:
«Art. 42 (Poteri e competenze dell'Autorita' in materia di accesso e di interconnessione). - 1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'art. 13, l'Autorita' incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilita' dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.
2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45, l'Autorita' puo' imporre:
a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia gia' previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi gia' resi disponibili;
b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l'accesso degli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati nell'allegato n. 2.
3. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi dell'art. 49 e qualora cio' sia necessario per garantire il funzionamento normale della rete, l'Autorita' puo' stabilire le condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari dell'accesso, ai sensi della normativa comunitaria. Le condizioni che si riferiscono all'attuazione di norme o specifiche tecniche sono conformi all'art. 20.
4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 12.
5. Ove giustificato, l'Autorita' puo' intervenire in materia di accesso e interconnessione, se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di una delle parti interessate. In questi casi l'Autorita' agisce al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'art. 13, sulla base delle disposizioni del presente capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.
Art. 43 (Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse). - 1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte I.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorita' puo' riesaminare le condizioni applicate in virtu' del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente alle disposizioni dell'art. 19 per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni indicate. Qualora, in base all'analisi di mercato, l'Autorita' verifica che uno o piu' operatori di servizi di accesso condizionato non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, puo' modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alla procedura prevista agli articoli 11 e 12, solo se non risultino pregiudicati da tale modifica o revoca:
a) l'accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'art. 81;
b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:
1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio;
2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.
3. La modifica o la revoca degli obblighi e' comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.».
«Allegato 2 (articoli 42 e 43)
Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, di cui agli articoli 42 e 43 del codice.
Parte I: Condizioni relative ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'art. 43, comma 1 del codice.
Per quanto riguarda l'accesso condizionato ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, a prescindere dal mezzo trasmissivo, conformemente all'art. 43 del codice, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati della capacita' tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;
b) tutti gli operatori dei servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali e radio e dai cui servizi di accesso dipendono i telediffusori per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:
proporre a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto comunitario della concorrenza;
tenere una contabilita' finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attivita' di prestazione di servizi di accesso condizionato;
c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprieta' industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non puo' essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto:
di un'interfaccia comune che consenta la
connessione con piu' sistemi di accesso diversi, oppure
di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purche' il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.
Parte II: Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'art. 42, comma 2, lettera b) del codice.
a) accesso alle interfacce per programmi applicativi (API);
b) accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG)».
Entrata in vigore il 7 settembre 2005
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