(obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari)

Art. 44-ter.(Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari)1.I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri introiti netti annui non inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata:
a)all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020;
b)al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.
1-bis.((Il regolamento o i regolamenti)) di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla meta' delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
2.I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata al 3,5 per cento a decorrere dal 2020:
a)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 GIUGNO 2019, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2019, N. 81;
b)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 GIUGNO 2019, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2019, N. 81;
c)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 GIUGNO 2019, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2019, N. 81.
((Il regolamento o i regolamenti)) di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte ((da produttori indipendenti)) negli ultimi cinque anni.
3.La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata al 17 per cento, a decorrere dal 2020:
a)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 GIUGNO 2019, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2019, N. 81;
b)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 GIUGNO 2019, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2019, N. 81.
3-bis.((Il regolamento o i regolamenti)) di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla meta' delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
4.La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 3. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata:
a)al 4 per cento nel 2020;
b)al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.
c)LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 28 GIUGNO 2019, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2019, N. 81.
4-bis.((Il regolamento o i regolamenti)) di cui all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte ((da produttori indipendenti)).
5.La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento e' riservato ad opere d'animazione.
Entrata in vigore il 12 agosto 2019
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