(giurisdizione in materia successoria)

Art. 50.(Giurisdizione in materia successoria)1.In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
a)se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
b)se la successione si e' aperta in Italia;
c)se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica e' situata in Italia;
d)se il convenuto e' domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
e)se la domanda concerne beni situati in Italia.
Entrata in vigore il 29 agosto 1995

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