(rilevabilita' del difetto di giurisdizione)

Art. 11.(Rilevabilita' del difetto di giurisdizione)1.Il difetto di giurisdizione puo' essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto e' contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana e' esclusa per effetto di una norma internazionale.
Entrata in vigore il 29 agosto 1995

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