(riconoscimento di sentenze straniere)

Art. 64.(Riconoscimento di sentenze straniere)1.La sentenza straniera e' riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a)il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b)l'atto introduttivo del giudizio e' stato portato a conoscenza del convenuto in conformita' a quanto previsto dalla legge del luogo dove si e' svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c)le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si e' svolto il processo o la contumacia e' stata dichiarata in conformita' a tale legge:
d)essa e' passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui e' stata pronunziata;
e)essa non e' contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f)non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g)le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Entrata in vigore il 29 agosto 1995

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