(rapporti patrimoniali tra coniugi)

Art. 30.(Rapporti patrimoniali tra coniugi)1.I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi e' cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
2.L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile e' valido se e' considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo e' stato stipulato.
3.Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera e' opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilita' e' limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicita' prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
Entrata in vigore il 29 agosto 1995

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