Art 36-bis

Art. 36-bis.((1.Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:
a)attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilita' genitoriale;
b)stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
c)attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilita' genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.))
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

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