(momento determinante della giurisdizione)

Art. 8.(Momento determinante della giurisdizione)1.Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'articolo 5 del codice di procedura civile. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.
Entrata in vigore il 29 agosto 1995

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