(forma del matrimonio)

Art. 28.(Forma del matrimonio)1.Il matrimonio e' valido, quanto alla forma, se e' considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Entrata in vigore il 29 agosto 1995

Sentenze135

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