(convenzioni internazionali)

Art. 2.(Convenzioni internazionali)1.Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
2.Nell'interpretazione di tali convenzioni si terra' conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.
Entrata in vigore il 29 agosto 1995
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