Art 1
Art. 1.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1967, ai sommozzatori ed alle loro guide appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' concessa l'indennita' d'immersione nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della Marina militare, dell'Esercito, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1967, ai sommozzatori ed alle loro guide appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' concessa l'indennita' d'immersione nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della Marina militare, dell'Esercito, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.