Disposizioni in materia di ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale
Art. 7.Disposizioni in materia di ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale1.Fra le entrate devolute alla Regione, ai sensi del primo comma, lettera m), e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, rientra anche la quota del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito operanti nella Regione.
2.La quota di cui al comma 1 e' determinata dal Dipartimento delle Finanze sulla base della distribuzione territoriale del risparmio delle famiglie e delle imprese, cosi' come risultante dai dati pubblicati dalla Banca d'Italia per l'annualita' di riferimento. Per l'erogazione dell'acconto si utilizzano i dati dell'ultimo anno disponibile.
3.Fino a quando non saranno definite, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione, le ulteriori modalita' per la determinazione dei criteri di quantificazione, le compartecipazioni alle entrate tributarie non disciplinate dai precedenti commi sono determinate dal Dipartimento delle Finanze sulla base del gettito riscosso nel territorio regionale e sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. Il testo dell'articolo 26, comma 2, e' il seguente:
«Art. 26. Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale.
(Omissis).
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati . La predetta ritenuta e' operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.
(Omissis).».
2.La quota di cui al comma 1 e' determinata dal Dipartimento delle Finanze sulla base della distribuzione territoriale del risparmio delle famiglie e delle imprese, cosi' come risultante dai dati pubblicati dalla Banca d'Italia per l'annualita' di riferimento. Per l'erogazione dell'acconto si utilizzano i dati dell'ultimo anno disponibile.
3.Fino a quando non saranno definite, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione, le ulteriori modalita' per la determinazione dei criteri di quantificazione, le compartecipazioni alle entrate tributarie non disciplinate dai precedenti commi sono determinate dal Dipartimento delle Finanze sulla base del gettito riscosso nel territorio regionale e sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. Il testo dell'articolo 26, comma 2, e' il seguente:
«Art. 26. Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale.
(Omissis).
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati . La predetta ritenuta e' operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.
(Omissis).».
Sentenze • 1
1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2019-03-05, n. 201900194Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atto amministrativo·
- art. 56 dello Statuto regionale sardo·
- compartecipazione regionale ai tributi erariali·
- criteri di quantificazione del gettito tributario·
- decorrenza temporale del nuovo regime di compartecipazione·
- decreto ministeriale 11 gennaio 2018·
- difetto assoluto di attribuzione·
- illegittimità/annullabilità atto amministrativo·
- interpretazione degli atti giuridici·
- intesa tra Regione e Ministero·
- legge 27 dicembre 2006, n. 296·
- principio di conservazione degli atti giuridici·
- principio di leale collaborazione tra livelli di governo·
- riforme statutarie e disciplina di attuazione