Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Art. 8.Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2671.Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 50:
1. al comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio ((, dell'ambiente e del patrimonio culturale)) o di pregiudizio del decoro e della vivibilita' urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;
2.((dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis.)) Il Sindaco, al fine di ((assicurare il soddisfacimento delle esigenze)) di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti ((nonche' dell'ambiente e del patrimonio culturale)) in determinate aree delle citta' interessate ((da afflusso particolarmente rilevante di persone)), anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, ((nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,)) puo' disporre, per un periodo comunque non superiore a ((trenta)) giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.».
((2-bis. dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
"7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico")).
b) ((all'articolo 54, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente)):
«4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 ((concernenti l'incolumita' pubblica sono diretti a tutelare l'integrita' fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana)) sono diretti a prevenire e contrastare ((...)) l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalita', quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione ((, la tratta di persone)), l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.».
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 APRILE 2017, N. 48)).
Entrata in vigore il 21 aprile 2017
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