Art. 47.((Pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC))1.Per perseguire le finalita' relative alle pari opportunita', generazionali e di genere ((e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili)), in relazione alle procedure ((afferenti agli)) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche' dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.
2.Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformita' a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'.
3.Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo e' tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'.
((3-bis.Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresi', tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma e' trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali))4.Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali ((dell'offerta, di criteri)) orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, ((l'inclusione lavorativa delle persone disabili,)) la parita' di genere e l'assunzione di giovani, con eta' inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole e' determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalita' e non discriminazione, nonche' dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile ((e di tasso di occupazione delle persone disabili)) al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonche' dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al ((comma 7)), e' requisito necessario dell'offerta ((l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e)) l'assunzione dell'obbligo di assicurare ((, in caso di aggiudicazione del contratto,)) una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali, ((sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile)).
5.Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:
a)nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, ((dell'articolo)) 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, ((degli articoli)) 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero ((dell'articolo)) 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b)utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del lavoro;
c)si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, ((persone disabili,)) giovani, con eta' inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali;
d)abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parita' di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunita' generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
((d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;))e)abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
6.I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ((al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4)), commisurate alla gravita' della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresi', l'impossibilita' per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento ((afferenti agli)) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.
7.Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti ((dei requisiti di partecipazione)) di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche
8.Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorita' delegati per le pari opportunita' e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ((, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilita')), da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ((sono definiti)) le modalita' e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara ((differenziati)) per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
9.I rapporti e le relazioni previste dai ((commi 2, 3 e 3-bis)) sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorita' delegati per le pari opportunita' e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
Entrata in vigore il 30 luglio 2021

Sentenze48


  • 1. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-12-13, n. 202300939
    Provvedimento:
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    • Appalti pubblici·
    • Art. 47 D.L. 77/2021·
    • Art. 83 D.Lgs. 50/2016·
    • Clausole sociali·
    • Eccesso di potere·
    • Giusto procedimento·
    • Impiego giovanile·
    • Offerta economicamente più vantaggiosa·
    • Par condicio·
    • PNRR·
    • Principio di autoresponsabilità·
    • Raggruppamenti temporanei·
    • Soccorso istruttorio·
    • Tardività del gravame·
    • Violazione del disciplinare di gara

  • 2. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-07-28, n. 202300479
    Provvedimento:
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    • appalti pubblici·
    • art. 47 D.L. n. 77/2021·
    • art. 83 D.Lgs. n. 50/2016·
    • contraddittorietà della condotta amministrativa·
    • dichiarazione di assunzione·
    • disciplinare di gara·
    • esame della documentazione amministrativa·
    • esclusione dalla gara·
    • esclusione per mancanza di qualificazione·
    • giustificazione del soccorso istruttorio·
    • graduatoria di gara·
    • obbligo di assicurare quote di occupazione giovanile e femminile·
    • par condicio·
    • principio di auto responsabilità dei concorrenti·
    • principio di favor partecipationis·
    • requisiti di partecipazione·
    • soccorso istruttorio·
    • tardività della costituzione in giudizio·
    • valutazione delle offerte

  • 3. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-12-16, n. 202404121
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    • cause di esclusione·
    • compensazione spese legali·
    • inefficacia del contratto·
    • offerta economicamente più vantaggiosa·
    • PNRR·
    • procedura aperta·
    • requisiti di qualificazione·
    • soccorso istruttorio·
    • subentro·
    • verifica di anomalia

  • 4. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-07-24, n. 202312479
    Provvedimento:
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    • accordo quadro·
    • appalti pubblici·
    • autotutela amministrativa·
    • conformità alle specifiche tecniche·
    • criteri di aggiudicazione·
    • criteri tabellari·
    • discrezionalità tecnica·
    • graduatoria·
    • interpolazione delle immagini·
    • offerta economicamente più vantaggiosa·
    • procedura aperta·
    • prova documentale delle caratteristiche tecniche·
    • subentro negli appalti·
    • valutazione delle offerte tecniche·
    • zero filling

  • 5. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-08, n. 202303873
    Provvedimento:
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    • annullamento determina aggiudicazione appalto·
    • art. 30 d.lgs. 50/2016·
    • art. 95 d.lgs. 50/2016·
    • criteri di valutazione tecnica·
    • nomina commissione di gara·
    • parità di genere nei contratti pubblici·
    • ricorso amministrativo·
    • sospensione efficacia atto amministrativo·
    • spese processuali·
    • trasparenza e competenza della commissione
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