Art 1-quater
Art. 1-quater.((1.A decorrere dal 1° gennaio 2004 ed in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.
2.L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennita' di volo e' calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.
3.A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' abrogato.
4.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per 13 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per 10 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5.Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))
2.L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennita' di volo e' calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.
3.A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' abrogato.
4.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per 13 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per 10 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5.Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/05/2014, n. 11907Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Primo Presidente f.f. - Dott. ROSELLI Federico - Presidente Sezione - Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione - Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere - Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere - Dott. DI CERBO Vincenzo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 24155/2010 proposto da: EN RE IS, elettivamente domiciliato 2013 in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio 647 dell'avvocato D'AMICO FELICIA (detta LICIA), che la rappresenta e difende, per delega …Leggi di più...
2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/10/2009, n. 22154Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente - Dott. PAPA Enrico - Presidente di Sezione - Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere - Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere - Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere - Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 9098/2005 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto …Leggi di più...
3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/10/2009, n. 22156Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente - Dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione - Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere - Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere - Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere - Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l?Avvocatura Centrale dell?Istituto stesso, …Leggi di più...
4. Trib. Busto arsizio, sentenza 31/10/2024, n. 699Provvedimento: N. R.G. 953/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 953/2024 promossa da: RA CA IS (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Starna ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 25, giusta procura in atti, RICORRENTE contro I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti per …Leggi di più...
5. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/09/2020, n. 20676Provvedimento: o la seguente SENTENZA sul ricorso 11450-2014 proposto da: MA RO LO, ON CL, ET ST, EL AL, RE EN, SI OL, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio degli avvocati ANTON GIULIO LANA, MARIO MELILLO, che li 2020 rappresentano e difendono; 812 - ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9755/2012 della CORTE …Leggi di più...