(autonomia delle universita')

Art. 6.(Autonomia delle universita')1.Le universita' sono dotate di personalita' giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. 2.Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le universita' sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare. 3.Le universita' svolgono attivita' didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. 4.Le universita' sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalita' istituzionali, nel rispetto della liberta' di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche' dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di ricerca:
a)accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382; b)possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative. 5.Le universita', in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. 6.I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto. 7.L'autonomia finanziaria e contabile delle universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7. 8.La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle universita', quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente. 9.Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei competenti.
Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore. 10.Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'universita', indicando le norme illeggitime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emante. 11.Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 33 della Costituzione si veda nelle note all'art. 1.
- L'art. 65 del D.P.R. n. 382/1980 gia' citato e' cosi' formulato:
"Art. 65 (Ripartizione dei fondi per la ricerca). - Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1 gennaio 1981, e' ripartito per il 60 per cento tra le varie Universita' con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante 40 per cento e' assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari.
Allo scopo di porre in grado il Consiglio universitario nazionale di determinare i criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi da ripartire tra le Universita', queste entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico inviano una relazione illustativa sull'attivita' svolta e su quella che si intende programmare per l'anno accademico successivo.
Il fondo assegnato a ciascun ateneo e' ripartito con motivata delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico che, avvalendosi di commissioni scientifiche elette dai docenti membri dei consigli di facolta' con una rappresentanza di ricercatori universitari, vagli le richieste di finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, di istituti o dipartimenti dell'Universita'. Il fondo assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza viene suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dei comitati consultivi, su parere del Consiglio universitario nazionale.
Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca ai sensi del comma precedente il Ministero della pubblica istruzione stipula apposite convenzioni con le Universita'".
Entrata in vigore il 11 maggio 1989
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