TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-05-04, n. 202307620

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-05-04, n. 202307620
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307620
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2023

N. 07620/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12185/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12185 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
E D G, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

A P, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo,

a) del Decreto n. 1956 del 30 luglio 2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca - Segretariato Generale – Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio a firma della Dirigente responsabile, pubblicato in data 7 settembre 2021 sul sito istituzionale;

b) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale;

quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato il 1° marzo 2022,

a) dell’Avviso di esecuzione n. 1 del 22 dicembre 2021 prot. n. 40115 e gli atti ivi richiamati, emesso dalla Direzione Generale sopra indicata;

b) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali;

quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato in data 18 novembre 2022,

a) della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, Segretariato Generale Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio prot. n. 20171 dell’08/09/2022, a firma del Dirigente responsabile, recante l’ordine rivolto all’Università degli studi di Roma La Sapienza di disporre la caducazione di parte ricorrente dell’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in medicina e Chirurgia effettuata con riserva;

b) della nota MUR prot. n. 20155 dell’08/09/2022, richiamata nella nota del Responsabile Ufficio Segreterie studenti Area Medica allegata al Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Perugia adottato nei confronti di altra ricorrente, che si versa in atti;

c) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La signora E D G partecipava alla prova di concorso unica per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2018/2019, svoltasi a livello nazionale il 4 settembre 2018, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II°”;

2. All’esito della selezione, conseguiva un punteggio non sufficiente a garantirle l’immatricolazione in una delle sedi opzionate;

3. Proponeva, pertanto, ricorso al TAR censurando, tra gli altri vizi dedotti, l’illegittima determinazione del contingente dei posti per l’ammissione al corso de quo per l’anno accademico 2018/2019 rispetto alle effettive capacità ricettive degli Atenei e la mancata copertura di tutti i posti disponibili e di quelli riservati a studenti extracomunitari, vacanti ed inoptati;

4. L’adito TAR, con ordinanza 3024/2019, respingeva l’istanza cautelare proposta;

5. In sede d’appello, il Consiglio di Stato riformava la decisione e, con Ordinanza 3991 del 30 luglio 2019, nel rilevare l’illegittima determinazione del contingente dei posti per l’ammissione al corso de quo per l’anno accademico 2018/2019, rispetto alle effettive capacità ricettive degli Atenei e la mancata copertura di tutti i posti disponibili, accoglieva l'istanza cautelare e ammetteva la ricorrente ai corsi di laurea indicati in prima o diversa opzione, pur nel rispetto del punteggio conseguito e dell’ordine acquisito nella graduatoria dal ricorrente;

6. Il Ministero, con nota prot. n. 37248 del 28/11/2019, disponeva l’immatricolazione della ricorrente al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2018/2019, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

7. Con sentenza del 15.1.2021, n° 476, il Consiglio di Stato definiva nel merito il giudizio accogliendo il ricorso sotto il predetto profilo inerente alla determinazione del fabbisogno facendo rinvio alla giurisprudenza della sezione consolidatasi sul punto;

8. Con l’impugnato decreto n° 1956 del 30 luglio 2021, pubblicato il 7 settembre 2021, il Ministero dell’Università, Segretariato Generale-Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, comunicava il proprio intendimento di determinarsi per uno “scorrimento parziale” riferito ai soli ricorrenti beneficiari di altra sentenza del Consiglio di Stato, che aveva statuito in modo omologo sulla questione (la n° 3092/2021), e di procedere, invece, per tutti gli altri ricorrenti immatricolati in forza di altre sentenze (e segnatamente delle decisioni nn 5429/2020, n 476/2021 e n 478/2021) tra cui quella riguardante l’odierna parte ricorrente, alla verifica della rispondenza ai criteri di merito stabiliti dal Consiglio di Stato nelle medesime riferite pronunce, per procedere alla riassegnazione dei posti rimasti. Laddove, all’esito della predetta procedura di verifica, il Ministero non avesse ravvisato la rispondenza con i predetti criteri, l’iscrizione degli studenti interessati sarebbe stata caducata;

9. Avverso tale provvedimento insorge la ricorrente che formula dieci motivi di ricorso.

9.1. Con i primi due motivi di ricorso censura la violazione del giudicato e dei principi del processo amministrativo, eccesso di potere, illogicità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza;

Rappresenta parte ricorrente che, con la sentenza n. 5429/20 del Consiglio di Stato, recante l’annullamento della determinazione normativa dell’offerta formativa di cui al DM 28 giugno 2018 n. 524 veniva evidenziato il profondo disallineamento tra l’offerta formativa ed il fabbisogno nazionale e veniva demandato al sistema universitario ed al Ministero, ciascuno per le proprie competenze accertative e di valutazione e scelta, il compito di porre rimedio a tale disallineamento.

Si duole parte ricorrente che il Ministero, irragionevolmente, abbia considerato le pronunce emesse dai Giudici Amministrativi applicabili erga omnes, disponendo che le assegnazioni, relativamente all’immatricolazione al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, dovessero coinvolgere tutti i candidati presenti nella graduatoria unica nazionale relativa all’a.a. 2018-2019, non decaduti dalle relative graduatorie, ed anche i candidati immatricolati su sede deteriore, e non i soli ricorrenti.

In tal modo sarebbe si sarebbe contravvenuto al disposto del Consiglio di Stato che limitava gli effetti della sentenza solo a chi aveva contestato con successo l’illegittimità della disposta programmazione, e tale modus procedendi del Ministero avrebbe concretato una elusione degli oneri decadenziali facenti capo ad ogni candidato che intenda insorgere avverso gli esiti concorsuali.

Instava, dunque, per l’assegnazione ai soli ricorrenti dei posti aggiuntivi.

9.2. Con il terzo e quarto motivo di ricorso parte ricorrente censura l’elusione del giudicato, la violazione del principio di legalità, di buon andamento ed efficienza della p.a., di proporzionalità, nonchè violazione degli artt. 2, 3, 33, 34 e 97;

Lamenta parte ricorrente il fatto che il decreto gravato consentirebbe a chi è stato ammesso in una sede accettando tale collocazione, di poterla lasciare, anche a distanza di anni al fine di conseguire una migliore collocazione. Inoltre tale atto prevede che i posti da riassegnare siano ripartiti fra le Università statali e non statali legalmente riconosciute e siano proporzionalmente riferiti sia ai corsi erogati in lingua italiana sia ai corsi erogati in lingua inglese. Infine, stabilisce che “per le procedure di cui ai commi precedenti, sono osservate le medesime operazioni effettuate per la distribuzione dei posti residui del contingente destinato ai candidati non UE non residenti in Italia, a.a. 2016-17 ed a.a 2017-18 attualmente in itinere, a valere per le graduatorie uniche nazionali lingua italiana e lingua inglese dei rispettivi anni accademici”.

Osserva la parte ricorrente che le operazioni per la distribuzione dei posti residui del contingente destinato ai candidati non UE non residenti in Italia, relativi all’a.a. 2016-17 e 2017-18 sono ancora in itinere, e ciò dimostrerebbe l’inefficacia della procedura attuata, che non essendo idonea ad assegnare tutti i posti, eluderebbe le pronunce giudiziali; inoltre, il sistema così congegnato favorirebbe il crearsi di situazioni paradossali giacché i soggetti partecipanti al primo scorrimento otterrebbero una sede che, in prima istanza, è stata negata ai candidati con punteggi più alti che hanno

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