(finalita')

Art. 1.(Finalita')1.La cooperazione allo sviluppo e' parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarieta' tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.
2.Essa e' finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresi' finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.
3.Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.
4.Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamita' e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.
5.Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attivita' di carattere militare.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1987
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