Art 3

Art. 3.1.La convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con il decreto ministeriale 27 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 10 maggio 1975, e' prorogata fino al 31 dicembre 1984.
2.Nei confronti degli esattori le cui gestioni sono prorogate per effetto dell'articolo 1 e nei confronti degli esattori cui sono state conferite gestioni esattoriali a norma del secondo comma dell'articolo 2, la integrazione d'aggio per l'anno 1983 e' calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954; per l'anno 1984 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale sara' pari a quella applicata per l'anno 1983; per l'anno 1984 gli importi indicati nei commi quinto e sesto dell'articolo 1 del predetto decreto sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1983.
((2-bis.Gli esattori che per l'anno 1983 richiedano l'indennita' annuale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, hanno diritto, per l'anno 1984, salvo conguaglio in sede di liquidazione dell'indennita' relativa all'anno medesimo, a tolleranze sui versamenti di cui all'articolo 10, primo comma, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. Le tolleranze competono nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre del 1984 in misura pari rispettivamente ad un quarto dell'indennita' spettante per l'anno 1983. Qualora non vi sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.
2-ter.Al quinto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque non puo' essere inferiore alla somma di 12 milioni di lire"))3.Ai fini del calcolo dell'indennita' prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, per il 1984 la maggior somma di cui alla lettera a)del primo comma del medesimo articolo deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.
4.Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I riferimenti al decennio esattoriale contenuti nelle disposizioni del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, si intendono fatti per il decennio 1964-73 al periodo 1964-74 e per il decennio 1974-83 al periodo 1975-84".
Entrata in vigore il 2 febbraio 1984

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