(misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/cee del consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)

Art. 18.(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)1.Ai fini della riduzione dell'impatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e successive modificazioni, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole: «l'essiccazione,» sono inserite le seguenti: «nonche', previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina,».

Note all'art. 18.
- La direttiva 91/676/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 375.
- Si riporta il comma 1, dell'art. 2-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia ed al biogas nei processi di distillazione). - 1. Le vinacce vergini, nonche' le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonche', previa autorizzazione degli enti competenti per il territorio, la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.».
Entrata in vigore il 25 giugno 2010

Sentenze3


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-28, n. 202211472
    Provvedimento:
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    • art. 184-bis d.lgs. 152/2006·
    • autorizzazione impianto di produzione energia da fonti rinnovabili·
    • conferenza di servizi·
    • diniego autorizzazione·
    • diritto ambientale·
    • pollina come sottoprodotto·
    • principio di precauzione·
    • risarcimento danni·
    • sottoprodotti e rifiuti·
    • valutazione di impatto ambientale

  • 2. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2016-06-10, n. 201600617
    Provvedimento:
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    • Annullamento atti amministrativi·
    • Autorizzazione impianto energetico·
    • Contrasto tra normativa regionale e nazionale·
    • Effetto preclusivo·
    • Interesse legittimo·
    • Piano regionale gestione rifiuti·
    • Pollina come sottoprodotto·
    • Principio di precauzione·
    • Spese di lite·
    • Violazione normativa nazionale

  • 3. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-04-08, n. 201500498
    Provvedimento:
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    • art. 184-bis e 184-ter del Dlgs. 152/2006·
    • autorizzazione impianto di produzione energia da fonti rinnovabili·
    • conferenza di servizi·
    • diniego di autorizzazione·
    • disciplina dei rifiuti e degli impianti di trattamento·
    • distanza da siti sensibili·
    • emissioni in atmosfera e inquinanti·
    • principio di precauzione·
    • qualificazione della pollina come sottoprodotto o rifiuto·
    • risarcimento danni·
    • spese di giudizio·
    • valutazione di impatto ambientale
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