modifica dell'articolo 323 del codice penale
Art. 1. Modifica dell'articolo 323 del codice penale1.L'articolo 323 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 323 (Abuso d'ufficio). - Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravita'".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
"Art. 323 (Abuso d'ufficio). - Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravita'".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Sentenze • 2
2. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2023-08-18, n. 202300422Provvedimento:Leggi di più...- abilitazione alla professione di avvocato·
- affidamento diretto dei lavori pubblici·
- annullamento verbale d'esame·
- art. 323 del codice penale·
- art. 60 del codice del processo amministrativo·
- decreto del Ministero della Giustizia 21 dicembre 2022·
- frazionamento degli interventi per favorire un'impresa·
- linee generali per la valutazione dei candidati·
- principi di imparzialità e buon andamento·
- procedura di gara d'appalto·
- reato di abuso d'ufficio·
- risarcimento del danno·
- soglia di valore per affidamento diretto·
- sospensione della seduta d'esame·
- usucapione·
- valutazione della prova orale