modifica dell'articolo 323 del codice penale

Art. 1. Modifica dell'articolo 323 del codice penale1.L'articolo 323 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 323 (Abuso d'ufficio). - Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravita'".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 25 luglio 1997

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