retta di degenza

Art. 32. Retta di degenza

La retta giornaliera di degenza e' determinata con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione di ciascun ente ospedaliero.
La retta giornaliera di degenza e' determinata sulla base del costo complessivo dell'assistenza sanitaria ospedaliera prestata agli infermi.
La retta deve comprendere tutte le spese sostenute dall'ente per la retribuzione del dipendente personale, per la diagnosi, la cura ed il mantenimento degli infermi, quelle necessarie per assolvere i compiti previsti dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 47 della presente legge, nonche' ogni altra spesa che concorra a formare il costo complessivo dell'assistenza ospedaliera.
Nella retta devono essere comprese, altresi', le spese a carico dell'ente ospedaliero iscritte nel bilancio dell'anno cui si riferiscono le spedalita', per l'ammortamento, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature ospedaliere per una quota non superiore complessivamente al quattro per cento della retta determinata a norma dei precedenti commi.
Le spese di gestione dei centri per le malattie sociali e del lavoro non possono determinare aggravi sulla retta di degenza in misura superiore al venti per cento del loro importo e, comunque, in misura eccedente l'uno per cento dell'ammontare della retta.
I proventi delle rette ospedaliere possono, solo e fino ad un ventesimo del loro ammontare, essere ceduti in delegazione per la stipulazione di mutui destinati al finanziamento delle opere previste al successivo articolo 34.
Per i ricoverati in camere speciali il consiglio di amministrazione di ciascun ente ospedaliero determina una retta differenziata riferita al ricovero e al mantenimento dei pazienti.
Le tariffe per le prestazioni professionali nei riguardi dei ricoverati in sale speciali sono di massima quelle previste dalla tariffa minima nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche.
Entrata in vigore il 12 marzo 1968

Sentenze2

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