Art 1

Art. 1.1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) e' soppresso; le procedure liquidatorie dell'ENCC e delle societa' controllate sono unificate in capo al commissario liquidatore dell'ENCC; le posizioni creditorie e debitorie facenti capo alle societa' controllate in liquidazione coatta amministrativa restano regolate dagli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2.I curatori delle procedure liquidatorie relative alle societa' controllate provvedono entro i successivi quindici giorni a consegnare al commissario liquidatore dell'ENCC la situazione relativa alle rispettive procedure liquidatorie, aggiornata alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire il completamento della liquidazione unificata di cui al comma 1, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595.
2-bis.Il commissario liquidatore informa con relazioni trimestrali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo stato di attuazione della procedura liquidatoria unificata.
3.Entro il 31 dicembre 1998 il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata; il saldo della gestione e' attribuito al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale enti disciolti, che provvede agli eventuali adempimenti residuali. ((3))4.L'ammontare massimo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, e' elevato di lire 30 miliardi.
5.Gli atti compiuti per la liquidazione dell'ENCC e delle societa' controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.
---------------AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 45, comma 26) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo puo' essere prorogato con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo non superiore ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1998

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